1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica a tutte le transazioni valutarie dirette o indirette e compiute attraverso qualunque strumento finanziario, anche derivato di qualunque natura, effettuate in Italia o riferite a soggetti a qualunque titolo operanti in Italia.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia in contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.
3. Dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.